Per sostenere i nostri clienti, anche in questo particolare momento, la Banca ha adottato una serie di agevolazioni volte a persone fisiche ed imprese, colpiti direttamente o indirettamente dalle disposizioni normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Per le misure di sostegno economico adottate dal Governo Italiano, consulta le Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19 predisposte dal Ministero dell’Economie e delle Finanze.
IMPRESE
Liquidità - Finanziamento fino a 30.000 Euro
Il Decreto Liquidità nr. 23 dell’8 aprile 2020 (art. 13, comma 1, lettera m), convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, modificato dall’art. 1 commi 216 – 218 della legge 178 del 30/12/2020 e dal Decreto Legge nr. 73 del 25/05/21 c.d. “Decreto sostegni Bis” prevede per micro, piccole e medie imprese e per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che hanno subito danni dall’emergenza epidemiologica, la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato, beneficiando della copertura del Fondo Nazionale di Garanzia fino al 90% dell’importo finanziato. Sulla controgaranzia la copertura del fondo è pari al 100 % dell’importo garantito dai confidi, a patto che la garanzia rilasciata dallo stesso sia pari al 90% del finanziamento.
La legge di bilancio n. 178/2020 ha esteso la platea dei beneficiari ai seguenti codici ATECO prima esclusi:
- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanziari;
- 66.19.21 – Promotori finanziari;
- 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
Per i soggetti dei settori agricoltura, silvicoltura e pesca (codice Ateco ‘A’) la garanzia sarà rilasciata da ISMEA, fino al 100% dell’importo finanziato.
Il finanziamento non prevede spese di istruttoria, spese relative al rilascio della garanzia e di incasso rata. Sarà applicato esclusivamente un tasso debitore agevolato e l’imposta sostitutiva prevista per legge.
Tale finanziamento prevede l’inizio del rimborso del capitale dopo 24 mesi dall'erogazione ed una durata complessiva da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 180 mesi.
L’importo del finanziamento non potrà superare il 25% dell’ammontare dei ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia oppure il doppio della spesa salariale annua del 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 si agirà sulla base di una autocertificazione attestante il fatturato raggiunto nel 2019.
L’importo del finanziamento non potrà comunque essere superiore a 30.000 euro.
Tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente.
Puoi presentare la domanda di finanziamento direttamente online entro il 31/12/2021, compilando il Modulo di richiesta finanziamento e il Modulo di richiesta garanzia (allegato 4 - bis) ed il Modulo integrativo (allegato 4 – bis Annex) oppure il Modulo ISMEA LTM e Modulo ISMEA LTM-ADD (solamente per i soggetti con cod. Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca), inviandoli via PEC all’indirizzo crediti@pec.sanfelice1893.it, con allegati un documento di riconoscimento del legale rappresentante ed i documenti attestanti il reddito d’impresa.
Consulta il Foglio Informativo presente in questa pagina e nella sezione Trasparenza
Liquidità – Finanziamenti oltre 30.000 Euro
Il Decreto Liquidità nr. 23 dell’8 aprile 2020 (art. 13, comma 1, lettera ‘n’, ‘c’, ‘e’), poi aggiornato con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. sostegni bis) prevede per:
- PMI o persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni,
- Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. “MIDCAP”),
- Imprese agricole e di silvicoltura e della pesca (criterio per la garanzia ISMEA)
che hanno subito danni dall’emergenza epidemiologica, la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato, beneficiando della copertura del Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) o della garanzia ISMEA fino al 80% dell’importo finanziato. La garanzia è gratuita sia nel caso di FNG sia di ISMEA.
Oltre al finanziamento fino a 30 mila euro garantiti al 100%, illustrato nella sezione sopra, il Decreto Liquidità nell’art. 13, ha introdotto le seguenti forme di finanziamenti agevolati che, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, sono richiedibili dalle PMI fino al 31 dicembre 2021 (prorogati i termini). Le cosiddette MIDCAP (imprese con dipendenti tra i 250 e i 499) potranno pertanto usufruire dei finanziamenti previsti dal Fondo di garanzia fino al 31 dicembre 2021.
[comma 1 lettera ‘n’] - Finanziamento chirografario a beneficiari con fatturato minore di 3,2 mln. Il finanziamento sarà di importo pari al 25% del fatturato 2019, con un limite massimo di 800 mila euro; e beneficerà della garanzia diretta al 80% del FNG alla quale si potrà aggiungere la garanzia indiretta del 10% di un Confidi. La percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito. La garanzia diretta, se rilasciata da ISMEA, è pari all’80%.
Il finanziamento prevede una durata massima di 96 mesi (con possibilità di preammortamento fino ad un massimo di 24 mesi).
[comma 1 lettera ‘c’] - Finanziamento chirografario con garanzia FNG al 80%.
La percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito.
L’importo del finanziamento, con un limite massimo di 5.000.000 euro, non potrà superare alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato del 2019;
- il fabbisogno (da attestare con autocertificazione) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Il finanziamento prevede una durata massima di 96 mesi (con possibilità di preammortamento fino ad un massimo di 24 mesi).
[comma 1 lettera ‘e’] - Finanziamento per rinegoziazione del debito esistente, purché il nuovo finanziamento preveda erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo degli affidamenti in estinzione ed oggetto della rinegoziazione, originariamente assistiti o meno da garanzia FNG.
Il nuovo finanziamento sarà garantito fino all’80% dal FNG o da ISMEA. Per questi finanziamenti l’importo massimo è pari a 5.000.000 di euro e la durata è estendibile fino a 96 mesi. La percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione per il rischio di credito.
Consulta i Fogli Informativo presenti in questa pagina e nella sezione Trasparenza
Per comunicare con la tua filiale di riferimento e richiedere ulteriori informazioni, rimangono attivi i consueti numeri ed indirizzi email.
Moratoria di Legge (non più richiedibile)
Con il DL Sostegni BIS del 25 maggio 2021 è stata sancita la possibilità di proroga della moratoria straordinaria dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.
La platea dei beneficiari è stata estesa anche alle società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società che sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
La moratoria prevede la sospensione del pagamento delle rate fino al 31/12/2021, con conseguente dilazione del piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione e degli interessi maturati nel periodo. Si potrà optare tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
Le richieste di proroga della moratoria potevano essere presentate entro il 15/06/2021, alla propria filiale di riferimento io a mezzo PEC (crediti@pec.sanfelice1893.it).
*Per PMI si intendono le imprese con meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Moratoria ABI Imprese (non più richiedibile)
La Moratoria ABI prevedeva la possibilità di richiedere la sospensione dei finanziamenti in essere al 31/01/2020, fino ad un anno del rimborso quota capitale e/o l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo fino al 100% della durata residua dell’ammortamento alla data della domanda. Si potrà optare tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
L'Associazione Bancaria Italiana ha recepito ad inizio 2021 le nuove linee guida EBA e, stante il protrarsi dello stato di emergenza, ha prorogato il termine per la presentazione delle domande al 31 marzo 2021, con un periodo di sospensione totale inferiore a 9 mesi totali.
PERSONE FISICHE
Moratoria Mutuo prima casa
Per le persone fisiche che hanno perso il posto di lavoro è prevista la possibilità di richiedere la sospensione volontaria delle rate dei finanziamenti per la prima casa.
La Moratoria di Legge (D.L. nr. 18 del 17/03/2020, prorogata con il D.L. Sostegni BIS del 25/05/2021) è fruibile dai privati che abbiano perso il posto di lavoro o abbiano subito la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito a seguito dell’emergenza Covid-19 e dai lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato un calo di fatturato.
La moratoria si applica esclusivamente al rapporto di mutuo prima casa (di importo originario non superiore a Euro 400.000), a mutui in ammortamento da meno di un anno fino alla data del 9 aprile 2022, richiedendo la sospensione dell’intera rata fino al 31 dicembre 2021. La moratoria prevede il contributo in conto interessi del MEF nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della Legge n. 244/2007.
Per comunicare la volontà di accedere alla moratoria di Legge sul mutuo prima casa, si dovrà compilare il modulo di richiesta scaricabile dal sito di Consap ed inviarlo insieme agli allegati richiesti all’indirizzo email crediti@pec.sanfelice1893.it oppure a mezzo raccomandata a.r..
Per comunicare con la tua filiale di riferimento e richiedere ulteriori informazioni, rimangono attivi i consueti numeri ed indirizzi email.
Moratoria ABI Privati (non più richiedibile)
La Moratoria ABI prevede la possibilità di richiedere la sospensione della quota capitale dei finanziamenti in essere fino a 9 mesi. La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie. Contestualmente il piano di ammortamento sarà allungato per una durata pari al periodo di sospensione.
Questa tipologia di moratoria si applica a:
- mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini;
- prestiti non garantiti da garanzia reale, a rimborso rateale, erogati prima del 31 gennaio 2020.
Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria ABI riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.
L'Associazione Bancaria Italiana ha recepito ad inizio 2021 le nuove linee guida EBA e, stante il protrarsi dello stato di emergenza, ha prorogato il termine per la presentazione delle domande al 31 marzo 2021 ma la sospensione richiesta (sommata ad eventuali periodi precedenti fruiti in periodo emergenziale) non potrà superare i 9 mesi totali.
Anticipazione Ammortizzatori Sociali (Cassa Integrazione) per lavoratori di Aziende in difficoltà
La Banca ha aderito al nuovo Protocollo Quadro di Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà della Regione Emilia-Romagna.
Potranno beneficiarne i lavoratori delle unità operative con sede in Emilia Romagna che hanno presentato domanda per uno degli ammortizzatori sociali, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.
Gli ammortizzatori sociali oggetto del Protocollo Quadro di Sostegno sono:
- CIGS D.lgs. 148/2015
- CIGS per Contratto di Solidarietà “difensivo” D.lgs. 148/2015
- CIGO D.lgs. 148/2015
- FIS (Fondo di integrazione salariale ) D.lgs. 148/2015
- CIG in Deroga per emergenza COVID-19
- CIGS L. 416/81 art. 35 (imprese editrici) e successive modificazioni e integrazioni.
La banca potrà concedere un finanziamento al lavoratore, per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire le indennità da parte dell’INPS.
Il finanziamento si configurerà come un’apertura di credito in un conto corrente dedicato, a cui non saranno applicati tassi di interesse, né spese di gestione. Il finanziamento sarà affiancato da un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente dedicato.
Il finanziamento concesso sarà proporzionato in base alla durata effettiva dell’ammortizzatore sociale, alla tipologia del contratto di lavoro, alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta; ed in ogni caso fino all’ammontare massimo di 700 euro al mese (con un minimo di 100 euro) per un numero di mensilità pari a:
- 9 mensilità per CIGS D.lgs. 148/2015, CIGS per Contratti di Solidarietà “difensivo” D.lgs. 148/2015, L. 416/1981 art.35 e successive modificazioni e integrazioni (fino a € 6.300 complessivi),
- 2 mensilità nell’anno solare per CIG in Deroga per emergenza COVID-19 (fino a 1.400 euro complessivi),
- 3 mensilità nell’anno solare per CIGO di cui al D.lgs 148/2015 (fino a € 2.100 complessivi),
- 3 mensilità per il FIS di cui al D.lgs. 148/2015 (fino a € 2.100 complessivi).
Il lavoratore potrà fare richiesta alla banca a seguito dell’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte dell’azienda presso cui è dipendente; ricorrendo all’iter descritto sotto.
Iter di presentazione della domanda di anticipazione degli ammortizzatori sociali, effettuabile online utilizzando l’indirizzo ammortizzatorisociali@sanfelice1893.it
1. Il lavoratore richiede, a mezzo mail, l'apertura di un rapporto di conto corrente tecnico come anticipazione degli ammortizzatori sociali.
2. Dopo aver ricevuto dalla Banca l’IBAN del nuovo conto tecnico, il lavoratore dovrà compilare ed inviare alla banca tramite email i seguenti moduli:
- Modulo A – che dovrà inviare anche all’azienda
- Modulo C
- Modulo D – che dovrà inviare anche all’azienda (per aziende sottoposte a procedure concorsuali al momento della domanda di anticipazione, utilizzare il Modulo D-bis in sostituzione del D).
3. Il lavoratore, dopo aver ottenuto la delibera da parte della banca, compila il Modulo E (inserendo il numero di conto corrente anticipi) e lo invia alla banca e all’azienda. Sarà la banca ad occuparsi dell’invio all’INPS.
4. L'azienda dovrà compilare e inviare alla banca il Modulo B (per la richiesta della prima anticipazione e, successivamente, ogni mese).
5. L’azienda dovrà restituire copia del Modulo D (o D-bis) controfirmato.
6. Al ricevimento di tutta la documentazione, la Banca inizierà a mettere a disposizione del lavoratore, con cadenza mensile, gli importi netti di integrazione salariale spettanti sulla base delle comunicazioni ricevute dall’azienda (Modulo B, si veda il punto 4), accreditando il conto corrente ordinario.
7. L’azienda dovrà indicare sul modello SR41 (Modello telematico attraverso cui avviene il pagamento per la CIG) il codice IBAN del conto corrente tecnico del lavoratore in essere presso la banca.
8. L'INPS infine verserà il trattamento di integrazione salariale sul conto corrente tecnico indicato nel modello SR41 e la banca provvederà al recupero delle somme anticipate al lavoratore, estinguendo il finanziamento.
Per i lavoratori che vogliano accedere alla anticipazione degli ammortizzatori sociali o richiedere ulteriori informazioni è attivo l’indirizzo email ammortizzatorisociali@sanfelice1893.it .
Per comunicare con la filiale di riferimento e richiedere ulteriori informazioni, rimangono attivi i consueti numeri ed indirizzi email.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al Foglio Informativo a disposizione della clientela presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione Qui informazioni sulla Trasparenza