Depositi dormienti

Il 17 Agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (DPR 22 Giugno 2007 n. 116), che definisce quali sono le caratteristiche dei rapporti cosiddetti "dormienti" e gli adempimenti in carico ai titolari dei rapporti e agli intermediari.

Possono diventare "dormienti":

  • i conti correnti
  • i libretti di deposito al risparmio nominativi e al portatore
  • i certificati di deposito nominativi e al portatore
  • i depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione.

Vengono definiti "dormienti" quei rapporti sui quali non siano state effettuate operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per un periodo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. Sono esclusi i rapporti con un valore fino a € 100.

Alla scadenza del termine decennale la Banca è tenuta ad informare il cliente della situazione del suo rapporto e ad invitarlo a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione; con la stessa comunicazione il cliente viene avvertito che, in assenza di operazioni o movimentazioni entro il predetto termine di 180 giorni, il rapporto verrà estinto.

Le somme derivanti dall’estinzione saranno trasferite dalla Banca ad un Fondo istituito dallo Stato per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Il titolare di un rapporto "dormiente" (o un suo delegato) dovrà entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuare almeno una operazione dispositiva o un movimento.

Le operazioni che interrompono la dormienza sono: 

  • un versamento
  • un prelievo
  • una disposizione di pagamento
  • la richiesta di carnet, la richiesta di copia di documentazione bancaria
  • la comunicazione di variazione residenza e operazioni simili